Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto della Brielmaier Motormäher GmbH, versione luglio 2021


1. Validità

  1. Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte di Brielmaier Motormäher GmbH sono soggette esclusivamente alle seguenti condizioni generali di contratto (di seguito: CGC). Le CGC sono parte integrante di tutti i contratti stipulati da Brielmaier Motormäher GmbH con con le sue parti contraenti (di seguito: Parti contraenti) per quanto riguarda le forniture e gli altri servizi da essa offerti nelle transazioni commerciali. Esse si applicano anche a tutte le future forniture, prestazioni o offerte alla Parte contraente, quand'anche in futuro non si facesse un riferimento esplicito ad esse nel caso specifico.
  2. Condizioni della Parte contraente o di terze parti in contrasto con le nostre CGC non sono applicabili e, per essere efficaci, richiedono il nostro esplicito consenso scritto. Anche se si fa riferimento a una lettera, che contenga o faccia riferimento a termini e condizioni della Parte contraente o di terzi, non vi è accordo con l'applicazione di tali condizioni di contratto. Le nostre CGC si applicano anche nel caso in cui noi, pur essendo a conoscenza di condizioni opposte o diverse dalle nostre CGC, eseguiamo le consegne e le prestazioni senza alcuna riserva.

2. Offerte e stipula del contratto

  1. L'unico elemento determinante per le relazioni giuridiche tra noi e la Parte contraente è il contratto stipulato per iscritto, incluse le presenti CGC. Queste ultime riflettono pienamente tutti gli accordi tra le parti sull'oggetto del contratto.
  2. Accordi verbali accessori o conferme da parte di nostri collaboratori o agenti commerciali che vanno al di là del contenuto dell'ordine confermato per iscritto, devono sempre essere confermate per iscritto e fino a tale data non hanno alcun effetto.
  3. Integrazioni e modifiche agli accordi raggiunti, comprese le CGC e le conferme di cui al punto precedente, necessitano della forma scritta per essere efficaci. Fatta eccezione per dirigenti o procuratori, i nostri dipendenti non sono autorizzati a concludere accordi diversi da quelli previsti per iscritto.
  4. I nostri dati relativi all'oggetto della fornitura o della prestazione (ad esempio pesi, dimensioni, valori d'uso, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici), nonché le nostre rappresentazioni (ad esempio disegni e illustrazioni), sono solo approssimativi, a meno che l'utilizzabilità non richieda un'esatta corrispondenza ai fini previsti dal contratto. Non sono caratteristiche garantite, bensì descrizioni o elementi distintivi della fornitura o della prestazione. Sono ammesse deroghe commerciali e deroghe derivanti da disposizioni legislative o da miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, nella misura in cui non pregiudichino l’utilizzabilità ai fini previsti dal contratto.
  5. Ci riserviamo la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi forniti nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, prospetti, cataloghi, modelli, attrezzi e altri documenti e strumenti di supporto messi a dispLe offerte contenute nei nostri documenti di vendita, cataloghi, listini prezzi e su Internet sono sempre libere e non vincolanti, salvo nel caso in cui siano esplicitamente definite come tali, ovvero esse valgono solo come un invito a presentare un'offerta. Gli ordini non saranno vincolanti per noi fino a quando non saranno confermati per iscritto da noi. A garanzia della forma scritta è sufficiente anche la trasmissione per via telematica, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa la copia della dichiarazione firmata. In caso di esecuzione immediata dell'ordine, vale come conferma d'ordine anche la bolla di consegna o la fattura commerciale.osizione della Parte contraente. La Parte contraente non può rendere tali oggetti accessibili, pubblicarli, utilizzarli o riprodurli, in quanto tali o dal punto di vista del contenuto, a terzi, senza il nostro esplicito consenso. Su nostra richiesta, tale parte deve restituire integralmente tali oggetti e distruggere eventuali copie realizzate, se non sono più necessari per lo svolgimento di un'attività corretta o se le trattative non portano alla stipula di un contratto. È esclusa da ciò la conservazione dei dati messi a disposizione per via elettronica ai fini della normale protezione dei dati.

3. Tempi di consegna e ritardi

  1. Le nostre consegne sono effettuate franco fabbrica o franco magazzino secondo gli Incoterms attuali (2020).
  2. In linea di principio, i termini di consegna indicati sono considerati solo approssimativi, salvo diversamente concordato per iscritto. Il termine di consegna decorre dal giorno in cui vengono chiariti tutti i dettagli tecnici e di altro tipo dell'ordine, viene consegnata l'eventuale documentazione richiesta e viene versato l'acconto eventualmente concordato. Se si è concordata la spedizione, i termini di consegna e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o a terzi incaricati del trasporto.
  3. Fatti salvi i nostri diritti in caso di ritardo della Parte contraente, abbiamo la facoltà di richiedere alla parte contraente una proroga dei termini di consegna e prestazione, ovvero un posticipo delle date di consegna e prestazione per il periodo durante il quale la Parte contraente non adempie i suoi obblighi contrattuali.
  4. Siamo autorizzati ad effettuare forniture parziali nel caso in cui
  • la fornitura parziale per la Parte contraente sia utilizzabile nell’ambito della destinazione d'uso contrattuale,
  • la consegna del resto della merce ordinata sia assicurata e
  • ciò non comporti spese notevoli o costi aggiuntivi per la Parte contraente (a meno che noi ci dichiariamo disposti a sostenere tali costi).
  1. Non siamo responsabili per l'impossibilità di effettuare la consegna o per ritardi di consegna, nella misura in cui tali ritardi siano dovuti a cause di forza maggiore o altri eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto (ad es. anomalie operative di qualsiasi tipo, difficoltà di approvvigionamento di materiali o di energia, ritardi di trasporto, scioperi, chiusure disposte a seguito di pandemie, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità, misure governative o la fornitura non effettuata, non corretta o non tempestiva da parte dei fornitori). Se tali eventi ci rendono molto difficile o impossibile l'effettuazione della consegna o della prestazione e l'impedimento non è solo temporaneo, siamo autorizzati a recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o prestazione sono prorogati o le date di consegna o prestazione vengono rinviati per il periodo di durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avvio. Nella misura in cui, a causa del ritardo, la Parte contraente non è stata in grado di effettuare l'accettazione della consegna o della prestazione, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata.
  2. Qualora la consegna o la prestazione siano in ritardo o qualora non sia possibile effettuare una consegna o un prestazione, per qualsivoglia motivo, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni di cui ai punti 7 e 8 delle presenti CGC.

4. Spedizione, trasferimento del rischio, imballaggio

  1. Salvo diversamente concordato, il tipo di spedizione, il percorso di spedizione e i mezzi di spedizione saranno stabiliti a nostra insindacabile discrezione. Eventuali richieste particolari della Parte contraente devono essere trasmesse in forma scritta. I costi supplementari che ne risultano saranno a carico della Parte contraente.
  2. Con la consegna delle merci allo spedizioniere, al vettore o a terzi per l'esecuzione della spedizione (a tale proposito è determinante l'inizio del procedimento di caricamento), il rischio, il pericolo di rottura e l'onere della prova del corretto imballaggio e caricamento vengono trasferiti alla nostra Parte contraente. Ciò vale anche quando vengono effettuate consegne parziali.
    Altrimenti, il rischio viene trasferito con l'accettazione della merce.Se la spedizione o la consegna vengono ritardate a causa di una situazione di cui è responsabile la Parte contraente, il rischio viene trasferito alla parte contraente a partire dalla data in cui la merce è pronta per la spedizione e ciò sia stato notificato alla Parte contraente.
  3. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate a causa di una situazione di cui è responsabile la Parte contraente, il rischio viene trasferito alla parte contraente a partire dalla data in cui la merce è pronta per la spedizione e ciò sia stato notificato alla Parte contraente. Se il trasporto viene effettuato con un veicolo privato o con un veicolo di terzi, la consegna della merce si considera effettuata al più tardi nel momento in cui la merce è disponibile per il destinatario, sul veicolo davanti al punto di consegna su strada asfaltata. Lo scarico è di esclusiva competenza della Parte contraente. Se lo scarico viene eventualmente eseguito a cura dei nostri collaboratori ed essi forniscono assistenza in fase di scarico ciò non implica l'assunzione di ulteriori rischi o responsabilità. La Parte contraente ha il compito e l'obbligo in via esclusiva di garantire adeguati dispositivi di scarico e mettere a disposizione il personale necessario al momento dello scarico.
  4. Qualora sia necessario depositare le merci presso di noi a causa di un ritardo nell'accettazione, ovvero su richiesta o per colpa della parte contraente, la merce sarà da noi depositata a spese e a rischio della Parte contraente.
  5. La merce è assicurata da noi solo su esplicita richiesta della Parte contraente e a spese della stessa contro furto, rottura, trasporto, danni conseguenti a incendi o causati dall'acqua, ovvero contro altri rischi assicurabili.
  6. Se si deve procedere ad un collaudo, la merce si intende accettata nel momento in cui
  • la consegna ed eventualmente anche l'installazione, nella misura in cui questa sia a nostro carico, sono completate,
  • ciò è stato da noi comunicato alla Parte contraente, facendo riferimento alla decisione di collaudo di cui al punto 4.6 e la parte contraente è stata invitata ad effettuare il collaudo,
  • sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna o dall'installazione o la Parte contraente ha iniziato a utilizzare la merce e, in tal caso, sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna o dall'installazione e
  • la Parte contraente non ha effettuato il collaudo entro tale termine per motivi diversi da un difetto a noi notificato, che rendono impossibile o sostanzialmente compromesso l'uso della merce.

5. Prezzi e pagamenti

  1. Si applicano i prezzi validi al momento della conferma dell'ordine. I prezzi si riferiscono all'ambito di fornitura e prestazione indicato nella conferma d'ordine. Eventuali prestazioni supplementari o speciali sono calcolate separatamente. Salvo diverso accordo, i nostri prezzi si intendono maggiorati di imballaggio, trasporto e altre spese di spedizione, dazi doganali per le spedizioni destinate all'esportazione, altri oneri e altre spese pubbliche nonché IVA. Tali costi sono indicati separatamente. Se necessario, facciamo riferimento agli Incoterms attuali.
  2. Tutte le fatture devono essere pagate alla data di scadenza concordata. Salvo diverso accordo, le fatture devono essere pagate senza detrazioni al più tardi entro 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti sono sempre utilizzati per compensare i debiti più vecchi scaduti e non saldati, più gli interessi dovuti su di essi. Non si applicano accordi relativi a sconti se la Parte contraente è in ritardo con il pagamento di precedenti forniture e servizi.
  3. La data del pagamento è quella di accredito sul nostro conto. Se il cliente non effettua il pagamento alla data di scadenza, per gli importi in sospeso sono calcolati, a partire dalla data discadenza, gli interessi al tasso d'interesse p.a. indicato nel sollecito di pagamento; Ciò non pregiudica la possibilità di far valere interessi più elevati e di ulteriori danni in caso di inadempimento.
  4. Non si accettano pagamenti tramite assegno o cambiale.
  5. Nel caso in cui la fornitura o la prestazione avvenga quattro mesi dopo la stipula del contratto o successivamente, ci riserviamo di rinegoziare il prezzo in caso di variazione dei costi, dei salari, ecc. Se nella nostra offerta sono già stati concordati per iscritto altri termini, si applicano le condizioni di questa offerta.
  6. Prima del pagamento completo di tutti gli importi fatturati dovuti, compresi gli interessi di scadenza, ecc., non siamo obbligati a effettuare ulteriori forniture e prestazioni relative a qualsiasi contratto in corso.
  7. La compensazione con contropartite, ovvero la rivendicazione di diritti di restituzione, spettano alla Parte contraente solo per contropartite derivanti dallo stesso rapporto contrattuale (nell'ambito del quale è avvenuta la fornitura) e nel momento in cui le contropartite sono incontestabili o sono state accertate in modo definitivo.
  8. Abbiamo il diritto di effettuare forniture o prestazioni ancora in sospeso solo a fronte di un pagamento anticipato o di una garanzia nel momento in cui, successivamente alla stipula del contratto, dovessimo venire a conoscenza di circostanze che possono ridurre in modo significativo il merito creditizio della Parte contraente e che mettono a rischio il pagamento dei crediti in sospeso a carico della Parte contraente, derivanti dal rapporto contrattuale in questione (compresi altri contratti specifici ai quali si applica lo stesso contratto quadro).Nella misura in cui la Parte contraente rifiuti di eseguire il pagamento anticipato o fornire una garanzia, siamo autorizzati a recedere dal contratto; in tal caso, la fattura corrispondente per forniture e prestazioni già effettuati viene emessa con scadenza immediata.
  9. Fatti salvi altri diritti, possiamo recedere dal contratto nel momento in cui, dopo la scadenza, la Parte contraente non compensi il credito dovuto o chieda l'apertura di una procedura fallimentare sul suo patrimonio.

6. Patto di riservato dominio

  1. Ci riserviamo la proprietà della merce fino al pagamento completo dei crediti garantiti. La merce, così come il prodotto oggetto della riserva di proprietà, che la sostituisce in base alle disposizioni seguenti, viene denominata di seguito "Merce soggetta a riserva di proprietà".In caso di merci che la Parte contraente acquista nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, ci riserviamo la proprietà fino a quando non saranno liquidati tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti futuri, derivanti da contratti conclusi simultaneamente o successivamente. Ciò vale anche nel caso in cui singoli crediti o tutti i crediti sono stati inseriti da noi in una fattura corrente e il saldo relativo è stato riconosciuto. Se, in questo contesto, con il pagamento del prezzo d'acquisto da parte della Parte contraente viene motivata una responsabilità cambiaria, la riserva di proprietà non si estingue prima che la cambiale sia stata onorata dalla parte contraente come trattario. In caso di ritardo di pagamento della Parte contraente, siamo autorizzati a ritirare la merce dopo un sollecito e la Parte contraente sarà obbligata a consegnarla.
  2. La Parte contraente deve conservare gratuitamente per nostro conto la merce soggetta a riserva di proprietà.
  3. La Parte contraente ha il diritto di lavorare e cedere la merce soggetta a riserva di proprietà nella normale prassi commerciale fino al verificarsi dell'evento che legittima l'escussione (punto 6.8). Non sono ammesse costituzioni in pegno e costituzioni in garanzia.
  4. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata dalla Parte contraente, si concorda che: la lavorazione viene effettuata in nome e per conto di Brielmaier Motormäher GmbH in qualità di produttore e la Parte contraente acquisisce la proprietà diretta ovvero, se la lavorazione viene effettuata da materiali di più proprietari o il valore dell'oggetto lavorato è superiore al valore della merce soggetta a riserva di proprietà - acquisisce la comproprietà (proprietà frazionaria) del nuovo oggetto creato in relazione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore del nuovo oggetto creato. Nel caso in cui non si verifichi tale acquisizione di proprietà da parte di Brielmaier Motormäher GmbH, la Parte contraente trasferisce sin d'ora la sua proprietà futura ovvero, in relazione a quanto sopra, la comproprietà del nuovo oggetto creato a titolo di garanzia a Brielmaier Motormäher GmbH. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o mescolata in modo inseparabile con altri oggetti per formare un oggetto unitario e se uno degli altri oggetti deve essere considerato l'oggetto principale, Brielmaier Motormäher GmbH trasferisce alla Parte contraente, nella misura in cui l'oggetto principale le appartiene, proporzionalmente la comproprietà dell'oggetto unitario nel rapporto di cui alla frase 1.
  5. In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, la Parte contraente cede a Brielmaier Motormäher GmbH, per motivi di garanzia, il credito che ne deriva nei confronti dell’acquirente, in caso di comproprietà di Brielmaier Motormäher GmbH sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in proporzione alla comproprietà. Lo stesso vale per gli altri crediti che sostituiscono la merce soggetta a riserva di proprietà o che altrimenti insorgono in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà, come ad esempio diritti assicurativi o diritti derivanti da un atto illecito in caso di perdita o distruzione. Brielmaier Motormäher GmbH autorizza la Parte contraente a riscuotere i crediti assegnati alla Brielmaier Motormäher GmbH a proprio nome. Brielmaier Motormäher GmbH può revocare tale autorizzazione solo in caso di escussione.
  6. Nel caso in cui terzi accedano alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare mediante sequestro, la Parte contraente farà riferimento senza indugio alla proprietà di Brielmaier Motormäher GmbH e ne informerà Brielmaier Motormäher GmbH per consentire a questa di far valere i propri diritti di proprietà. A meno che terzi non siano in condizioni di rimborsare a Brielmaier Motormäher GmbH le spese legali o extragiudiziali sostenute in questo contesto, la responsabilità per questo nei confronti di Brielmaier Motormäher GmbH spetta alla Parte contraente.
  7. Brielmaier Motormäher GmbH svincolerà la merce soggetta a riserva di proprietà nonché gli oggetti o i crediti in sua sostituzione, nella misura in cui il rispettivo valore superi di oltre il 50% l'importo dei crediti garantiti. La scelta degli oggetti da svincolare ai sensi di quanto sopra spetta a Brielmaier Motormäher GmbH.
  8. Qualora, in caso di violazione del contratto da parte della Parte contraente - in particolare in caso di ritardo nel pagamento – Brielmaier Motormäher GmbH receda dal contratto (caso di escussione), questa ha il diritto di esigere la Merce soggetta a riserva di proprietà.

7. Reclami per merce difettosa, garanzia e responsabilità

  1. La Parte contraente deve esaminare immediatamente la merce da noi consegnata a lei o a terzi. Si applica l'obbligo di ispezione e comunicazione del reclamo senza indugio ai sensi dell'art. 377 HGB (Codice commerciale tedesco). Per quanto riguarda difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati evidenti in seguito a un'ispezione immediata e accurata, la merce si intende accettata dalla Parte contraente nel momento in cui viene inviata alcuna notifica scritta di irregolarità entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda altri difetti, la merce si intende accettata dalla Parte contraente nel momento in cui non viene notificato alcun reclamo per merce difettosa entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si è manifestato il difetto; tuttavia, se il difetto è già evidente in una fase precedente al normale utilizzo, tale fase precedente è determinante per l'inizio del periodo di notifica. Su nostra richiesta, una merce contestata deve essere restituita a noi in porto franco. In caso di notifica giustificata di difetti, vengono rimborsati i costi relativi al percorso di spedizione più favorevole; ciò non si applica se i costi aumentano perché le merci sono situate in un luogo diverso dal luogo di destinazione.
  2. Eventuali variazioni dovute alla produzione relativamente a dimensioni, contenuti, spessori, pesi e tonalità di colore, nella misura in cui non è stata fornita alcuna garanzia delle caratteristiche ai sensi dell'art. 443 BGB (Codice civile), sono ammesse nel quadro della tolleranza standard del settore.
  3. Qualora la Parte contraente rilevi difetti nella merce, non potrà disporre della merce, ovvero proseguire la lavorazione della stessa fino a quando non sia stato raggiunto un accordo sulla risoluzione del reclamo, ovvero finché non sia stata condotta una procedura di prova da parte di un esperto incaricato dalla Camera di commercio e dell'industria presso la sede della Parte contraente. La garanzia non si applica se, senza il nostro consenso, la Parte contraente modifica o fa modificare l'oggetto della fornitura da parte di terzi, rendendo così impossibile o irragionevolmente complesso l'intervento correttivo del difetto. In ogni caso, la Parte contraente deve sostenere i costi supplementari per l'intervento correttivo del difetto eventualmente derivanti dalla modifica.
  4. La Parte contraente è tenuta a darci la possibilità di individuare il difetto reclamato in loco o, su nostra richiesta, a metterci a disposizione l'oggetto o il modello cui si riferisce il reclamo per la verifica. In caso di rifiuto colposo di restituzione, la garanzia decade.
  5. Se vengono presentate richieste di rimborso in garanzia, siamo autorizzati a stabilire il tipo di rimborso (sostituzione, riparazione), tenendo conto della natura del difetto e degli interessi legittimi della Parte contraente. In caso di fallimento, ovvero di impossibilità, inesigibilità, rifiuto o ritardo inadeguato della consegna, della riparazione o della sostituzione della merce, il partner contrattuale può recedere dal contratto o ridurre di conseguenza il prezzo di acquisto. Tuttavia, in caso di difetto di conformità di lieve entità, in particolare in caso di difetti di lieve entità, la Parte contraente non ha diritto di recesso.
  6. Il periodo di garanzia, nella misura massima consentita dalla legge, è fissato tra noi e la Parte contraente a un anno, ha inizio a partire dalla consegna dei documenti "Scheda di garanzia o protocollo di consegna" da parte della Parte contraente al nostro servizio clienti, entro al massimo 6 mesi dalla consegna alla Parte contraente, qualora non vi sia una vendita finale. Se le macchine dimostrative sono componenti contrattuali, il periodo di garanzia inizia, esclusivamente in questo caso, dalla prima data di utilizzo come macchina dimostrativa e non dalla data di scadenza della vendita finale da parte del concessionario. Nella misura in cui la legge prescrive periodi di garanzia più lunghi, si applicano questi. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento da parte della Parte contraente in caso di compromissione della vita, dell'integrità fisica o della salute, ovvero di violazione dolosa o per grave negligenza degli obblighi di Brielmaier Motormäher GmbH o dei suoi incaricati all'esecuzione del contratto, che si prescrivono secondo le disposizioni di legge.
  7. In caso di difetti di componenti di altri produttori che non possono essere eliminati per motivi di diritto di licenza o di fatto, a nostra discrezione, faremo valere i nostri diritti di rimborso in garanzia nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto della Parte contraente, ovvero li cederemo alla Parte contraente. Le richieste di rimborso in garanzia nei nostri confronti in caso di tali difetti, fatte salve le altre condizioni e ai sensi delle presenti CGC, sussistono solo se l'esecuzione giudiziaria delle rivendicazioni di cui sopra nei confronti dei produttori e dei fornitori non ha avuto esito positivo o, ad esempio, è stata infruttuosa a causa di un fallimento. Per tutta la durata della controversia, la prescrizione dei diritti al rimborso in garanzia in questione da parte della Parte contraente nei confronti di Brielmaier Motormäher GmbH è sospesa.
  8. Tutte le richieste di rimborso in garanzia sono nulle se i singoli componenti non sono parti originali o parti di ricambio originali o se non è presente il documento "scheda di garanzia o rapporto di consegna" (di cui al paragrafo 7.6).
  9. La fornitura di oggetti usati concordata caso per caso con la Parte contraente è effettuata con l'esclusione di qualsiasi garanzia per vizi della cosa.

8. Responsabilità generale e limitazione di responsabilità

  1. Le richieste di risarcimento danno e rimborso spese (di seguito: Richieste di risarcimento) della Parte contraente nei nostri confronti, nei confronti dei nostri rappresentanti legali, dei collaboratori, ovvero degli incaricati all'esecuzione del contratto, indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e da atti illeciti, sono limitate ai sensi del presente paragrafo 8.
  2. Brielmaier Motormäher GmbH non è responsabile in caso di semplice negligenza da parte dei suoi organi, dei suoi rappresentanti legali, dei collaboratori, ovvero di altri incaricati all'esecuzione del contratto, nella misura in cui non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali. Obblighi contrattuali sostanziali sono l'obbligo di consegna e installazione in tempo utile dell'oggetto della fornitura, assenza di vizi legali e di difetti materiali che incidono in misura non trascurabile sul suo funzionamento o sull'idoneità all'impiego, nonché obblighi di consulenza, protezione e custodia, che devono consentire alla Parte contraente di utilizzare l'oggetto della fornitura in conformità al contratto, ovvero servono a proteggere la vita o l'incolumità del personale della Parte contraente o a proteggere la proprietà della Parte contraente da danni significativi.
  3. Nella misura in cui Brielmaier Motormäher GmbH, ai sensi del paragrafo precedente, è in linea di principio responsabile del risarcimento dei danni, tale responsabilità è limitata ai danni che Brielmaier Motormäher GmbH ha previsto al momento della stipula del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere se avesse usato la dovuta attenzione. Inoltre, i danni indiretti e i danni conseguenti derivanti da difetti dell'oggetto della fornitura possono essere indennizzati soltanto se tali danni sono tipicamente prevedibili quando l'oggetto della fornitura è utilizzato secondo le norme previste.
  4. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei collaboratori e degli altri incaricati all'esecuzione del contratto di Brielmaier Motormäher GmbH.
  5. Nella misura in cui Brielmaier Motormäher GmbH fornisce informazioni tecniche o agisce in qualità di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrano nel campo di applicazione del servizio da lei fornito, come concordato nel contratto, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di ogni responsabilità.
  6. Le limitazioni di questo punto non si applicano alla responsabilità di Brielmaier Motormäher GmbH per comportamento doloso, per le caratteristiche garantite, in caso di compromissione della vita, dell'integrità fisica o della salute o per violazione della normativa sulla responsabilità per danno da prodotti.

9. Diritti di proprietà intellettuale

Brielmaier Motormäher GmbH, conformemente a quanto disposto nel presente punto, si impegna a garantire che l'oggetto della fornitura sia esente da diritti di proprietà intellettuale o da diritti d'autore di terzi. Ciascuna Parte contraente informerà immediatamente l'altra per iscritto nel caso in cui siano state fatte valere nei suoi confronti rivendicazioni per la violazione di tali diritti.

Nel caso in cui l'oggetto della fornitura violi un diritto di proprietà intellettuale o un diritto d'autore di terzi, Brielmaier Motormäher GmbH, a sua discrezione e a proprie spese, modificherà o sostituirà l'oggetto della fornitura in modo che non violi più i diritti di terzi, ma continui a svolgere le funzioni concordate, ovvero procurerà alla Parte contraente il diritto di utilizzo stipulando un contratto di licenza con la parte terza. Se Brielmaier Motormäher GmbH non riesce a farlo entro un periodo di tempo ragionevole, la Parte contraente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre in modo adeguato il prezzo di acquisto. Le eventuali richieste di risarcimento da parte della Parte contraente sono soggette alle limitazioni di cui alle presenti CGC.

In caso di violazione dei diritti di altri produttori, a causa di prodotti forniti da Brielmaier Motormäher GmbH, questa, a sua discrezione, rivendicherà i propri diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto della Parte contraente, ovvero li cederà alla Parte contraente. In tali casi, le rivendicazioni nei confronti di Brielmaier Motormäher GmbH ai sensi del presente punto sussistono solo se l'esecuzione giudiziaria delle rivendicazioni di cui sopra nei confronti dei produttori e dei fornitori non ha avuto esito positivo o, ad esempio, è stata infruttuosa a causa di un fallimento.


10. Conservazione dei dati

La Parte contraente è informata che attuiamo il trattamento dei dati personali ottenuti nell'ambito del rapporto commerciale in conformità con le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati. Si rimanda alla nostra informativa sulla privacy ai sensi del GDPR.


11. Luogo di adempimento e foro competente

  1. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è la sede della nostra società a 88693 Deggenhausertal, salvo diversa indicazione. Nel caso in cui sia prevista anche l'installazione, il luogo di adempimento è quello in cui l'installazione deve essere effettuata.
  2. Foro competente esclusivo per tutte le controversie che ne derivano è la sede della nostra azienda a 88693 Deggenhausertal. Ci riserviamo di scegliere al suo posto il foro competente locale della Parte contraente. Sono fatte salve eventuali disposizioni giuridiche vincolanti relative a fori competenti esclusivi.
  3. I rapporti contrattuali tra Brielmaier Motormäher GmbH e la Parte contraente sono disciplinati esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni dell'11.04.1980 (CISG).

12. Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui alcune disposizioni del contratto con la Parte contraente, incluse le presenti CGC, dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. La disposizione, totalmente o parzialmente inefficace, sarà sostituita da una disposizione il cui risultato economico sia il più vicino possibile a quello della disposizione inefficace.